La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti dell’Italia a sostegno dell’economia nel contesto dell’emergenza del coronavirus. Il regime è stato approvato a norma del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020 e modificato il 3 aprile 2020. Il bilancio totale della misura comunicata dalle autorità italiane ammonta a 200 miliardi di €.
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “Il regime di garanzia dell’Italia con un bilancio totale di 200 miliardi di € consentirà di ottenere garanzie pubbliche su nuovi prestiti e sul rifinanziamento di quelli esistenti per tutte le imprese, comprese le grandi. Insieme all’altro regime di garanzia dell’Italia a sostegno di lavoratori autonomi, PMI e imprese a media capitalizzazione nel contesto dell’emergenza del coronavirus, esso aiuterà le imprese a sopperire al fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti in questo periodo difficile. Continueremo a lavorare in stretta collaborazione con gli Stati membri per garantire che le misure di sostegno nazionali possano contribuire ad attenuare gli effetti dell’emergenza del coronavirus.”
La misura di sostegno italiana
Nell’ambito del quadro temporaneo l’Italia ha notificato alla Commissione una misura di garanzia per i nuovi prestiti per gli investimenti e per il capitale di esercizio concessi dalle banche a sostegno delle imprese colpite dall’emergenza del coronavirus. Attraverso gli enti finanziari, la statale SACE erogherà gli aiuti alle imprese colpite da tale emergenza. L’obiettivo del regime è limitare i rischi associati all’erogazione di prestiti alle imprese maggiormente colpite dall’impatto economico del coronavirus, aiutando le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti, al fine di garantire il proseguimento della loro attività. Le autorità italiane hanno comunicato un bilancio totale di 200 miliardi di € per questo regime.
La Commissione ha constatato che la misura è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare i) l’importo del prestito per impresa è limitato a quanto necessario per sopperire al fabbisogno di liquidità nel prossimo futuro, ii) le garanzie saranno concesse soltanto fino alla fine di quest’anno, iii) le garanzie hanno durata non superiore a sei anni e iv) i premi relativi alle commissioni delle garanzie sono in linea con i livelli stabiliti nel quadro temporaneo. La misura comprende anche garanzie per assicurare che l’aiuto sia veicolato efficacemente dagli enti finanziari ai beneficiari che ne hanno bisogno.
La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto necessario per porre rimedio al grave turbamento dell’economia di uno Stato membro in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.
Su tale base la Commissione ha approvato le misure in conformità delle norme dell’UE sugli aiuti di Stato.
Contesto
La Commissione ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto dell’emergenza del coronavirus. Il quadro temporaneo, modificato il 3 aprile 2020, prevede che gli Stati membri possano concedere i seguenti tipi di aiuti:
i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e acconti fino a 100 000 € a un’impresa operante nel settore agricolo primario, 120 000 € a un’impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 800 000 € a un’impresa operante in qualsiasi altro settore che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità. Gli Stati membri possono inoltre concedere prestiti a tasso zero o garanzie su prestiti che coprono il 100 % del rischio fino al valore nominale di 800 000 EUR per impresa, ad eccezione del settore agricolo primario e del settore della pesca e dell’acquacoltura, per cui si applicano i limiti rispettivamente di 100 000 € e 120 000 € per impresa.
ii) garanzie di Stato per prestiti contratti dalle imprese per assicurare che le banche continuino a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno. Queste garanzie di Stato possono coprire fino al 90 % del rischio sui prestiti per aiutare le imprese a sopperire al fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese con tassi di interesse favorevoli alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale: tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse e sono forniti orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche;
v) assicurazione pubblica del credito all’esportazione a breve termine per tutti i paesi, senza che lo Stato membro in questione debba dimostrare che i rischi relativi al paese interessato sono temporaneamente “non assicurabili sul mercato”;
vi) sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus al fine di far fronte all’attuale crisi sanitaria, sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. Un sostegno supplementare può essere concesso a progetti transfrontalieri di cooperazione tra Stati membri;
vii) sostegno alla costruzione e all’ammodernamento di impianti di prova per elaborare e testare prodotti (compresi i vaccini, i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione) utili a fronteggiare la pandemia di coronavirus fino alla prima applicazione industriale: può assumere la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l’investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell’aiuto;
viii) sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l’investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell’aiuto;
ix) sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali per i settori, le regioni o i tipi di imprese particolarmente colpiti dalla pandemia;
x) sostegno mirato sotto forma di sovvenzioni salariali per i dipendenti alle imprese in settori o regioni che hanno maggiormente sofferto a causa della pandemia di coronavirus e che altrimenti avrebbero dovuto licenziare del personale.
Il quadro temporaneo permette agli Stati membri di combinare tra loro tutte le misure di sostegno ad eccezione dei prestiti e delle garanzie sullo stesso prestito, sempre nel rispetto dei massimali fissati nel quadro. Gli Stati membri possono inoltre combinare tutte le misure di sostegno concesse nell’ambito di tale quadro con le possibilità già previste per concedere aiuti “de minimis” alle imprese, fino a un massimo di 25 000 € nell’arco di tre esercizi finanziari per quelle che operano nel settore dell’agricoltura primaria, di 30 000 € per quelle nel settore della pesca e dell’acquacoltura e di 200 000 € per tutte le altre. Al tempo stesso gli Stati membri devono impegnarsi ad evitare cumuli indebiti delle misure di sostegno a favore delle stesse imprese, limitandone il sostegno a quanto necessario per sopperire al fabbisogno effettivo.
Il quadro temporaneo integra inoltre le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per attenuare l’impatto socioeconomico dell’emergenza del coronavirus, in linea con le norme dell’UE sugli aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19 che illustra queste possibilità. Ad esempio, gli Stati membri possono introdurre modifiche di portata generale a favore delle imprese (quali il differimento del pagamento di imposte o il sostegno alla cassa integrazione in tutti i settori), che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Possono anche concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti a causa dell’emergenza del coronavirus o da essa direttamente causati.
Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato.
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.56963 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly e-News).
Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo e su altri interventi adottati dalla Commissione per affrontare l’impatto economico della pandemia di coronavirus sono disponibili.
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