16 Novembre 2024

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Portolano Cavallo: quando le opere generate da sistemi AI possono essere protette da copyright

Milano – Negli ultimi mesi il tema dell’intelligenza artificiale generativa è sempre più al centro del dibattito mediatico. La capacità dei modelli di AI generativa di “digerire” migliaia di documenti come testi o immagini (che possono o meno essere protette dal copyright) per poi “produrre” contenuti che possono apparire dotati di una certa creatività, ha portato molti a interrogarsi sulla possibilità di tutelare l’output di questi modelli ricorrendo al diritto d’autore. Chi è l’autore dell’opera generata da una AI? Si possono usare contenuti protetti da diritto d’autore per alimentare i sistemi AI?

Una risposta arriva da Lydia Mendola, partner dello Studio legale Portolano Cavallo:

“Oggi non esiste una norma che risponda direttamente e univocamente a questa domanda. La conclusione a cui si giunge è che, allo stato attuale, l’opera generata da un modello di AI non possa trovare protezione nel diritto d’autore per la mancanza dell’apporto umano nell’atto creativo. Sia l’UE che la maggior parte di quelli nazionali nel mondo, hanno assunto la posizione secondo cui i modelli di AI non possono essere qualificati come autori di un’opera, e quindi il contenuto prodotto da un modello di AI generativa non può essere considerato un’opera protetta da copyright, a meno che non sia individuabile un apprezzabile apporto creativo dell’essere umano.

Quindi, in assenza di apporto creativo di un essere umano, c’è la possibilità che le opere generate dall’AI diventino di pubblico dominio. L’autore dovrà così dimostrare come il modello di intelligenza artificiale abbia rappresentato un momento o uno strumento all’interno di un processo creativo più complesso. Per esempio, di recente negli USA, l’Ufficio statunitense per il diritto d’autore ha concesso la registrazione di un fumetto generato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale “da testo a immagine” Midjourney, ma solo perché è stato opportunamente valorizzato l’apporto umano nel momento creativo. In ogni caso la decisione è ancora al vaglio dell’Ufficio che si è riservato di approfondire ulteriormente proprio il punto inerente l’apporto creativo dell’utente del modello di AI utilizzato, ovvero l’artista che ha creato l’opera.”

Si possono usare contenuti prodotti da terzi e protetti da copyright per “addestrare” modelli di intelligenza artificiale?

“Su questo ci sono molti dubbi. La maggior parte dei sistemi AI viene addestrata utilizzando enormi quantità di contenuti raccolti dal web (testi, codici, immagini, ecc.), tramite l’attività di scraping, ma sulla legittimità del ricorso a questa tecnica non è possibile dare una risposta univoca.

Negli Stati Uniti la dottrina del fair use è invocata per legittimare l’attività di raccolta massiva di contenuti digitali, ovvero per legittimare l’uso di materiale eventualmente protetto dal diritto d’autore altrui in assenza di autorizzazioni da parte del titolare del copyright. Questa dottrina non trova, però, immediata e diretta applicazione nell’ordinamento italiano o europeo.

Questo non significa che il legislatore europeo e quello italiano non si siano posti il problema del bilanciamento tra i diritti e gli interessi degli autori e degli altri titolari dei diritti da un lato, e degli utenti, dall’altro, rispetto ad alcuni nuovi tipi di utilizzo delle opere digitali.

Con l’introduzione dell’eccezione “Test and Data mining” [1] contenuta nella Direttiva sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, l’attività di estrazione massiva di dati digitali e la loro riproduzione è consentita liberamente a condizione che l’uso delle opere e degli altri materiali estratti non sia stato espressamente “riservato” dai titolari dei diritti in modo appropriato. In altre parole, sono i titolari dei diritti di esclusiva che si devono attivare, con mezzi opportuni, per proteggere le proprie opere e fare in modo che non siano oggetto di attività di estrazione massiva di dati.

Quanto alle modalità con cui tale riserva debba essere espressa e portata a conoscenza dei terzi, il legislatore italiano non dà indicazioni specifiche. Più precisi invece sono stati per esempio il legislatore tedesco o quello olandese.”

Ma se l’acquisizione dei dati coperti da copyright avviene legittimamente, allora anche l’opera generata dal modello di AI sarebbe lecita?

“Anche laddove un modello di intelligenza artificiale sia addestrato utilizzando legittimamente contenuti tutelati dal diritto d’autore altrui, questo non esclude che l’output del modello di AI possa comunque integrare una violazione del diritto d’autore.

Pensiamo a un modello di intelligenza artificiale “da testo a immagine”. Se il modello viene addestrato su molti milioni di immagini e utilizzato per generare nuove immagini, è estremamente improbabile che ciò costituisca una violazione del copyright in quanto il risultato finale sarà molto diverso dalle opere originali.

Ma se come modello si utilizzassero immagini di uno specifico artista, con l’obiettivo di generare lavori che riproducano il suo stile, la sua tecnica, e quindi confondibili con una sua opera originale, allora l’artista in questione potrebbe opporsi alla circolazione e sfruttamento della nuova opera generata dal modello di AI, anche laddove non abbia espresso a monte alcuna riserva rispetto allo scraping dei suoi contenuti. Potrebbe per esempio lamentare la sussistenza di un plagio evolutivo, che ricorre quando l’opera originaria (plagiata) è comunque riconoscibile nella nuova opera.

E a questo punto la domanda diventa: chi è il responsabile della possibile attività illecita? Chi è il responsabile del plagio? Il modello di intelligenza artificiale generativa, il suo programmatore, l’azienda che possiede la relativa piattaforma, o l’utente che ha interrogato il modello di intelligenza artificiale per ottenere l’opera plagiaria? Anche in questo caso, la risposta non è univoca e sarà necessario indagare gli step del processo creativo che ha portato alla produzione di un certo contenuto.”

Portolano Cavallo

Portolano Cavallo fornisce consulenza legale alle aziende che operano in settori complessi e in continua evoluzione: è leader nei settori Digital, Media e Technology e Life Sciences, oltre ad essere riconosciuto nel settore Fashion/Luxury. Le aree di attività dello studio spaziano dall’ambito societario e contenzioso alle operazioni di M&A e Venture Capital, dall’assistenza alle startup allo sfruttamento e protezione della proprietà intellettuale in tutte le sue diverse forme, dal diritto del lavoro alle questioni riguardanti protezione dei dati, privacy e cyber security, da technology transactions a regolamentare e antitrust, al diritto penale di impresa e dei colletti bianchi/investigations. In tutti questi settori, Portolano Cavallo è riconosciuto da molteplici pubblicazioni professionali italiane e internazionali.