Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto attuativo, è obbligatoria dal 16 aprile 2019 la ricetta veterinaria elettronica, che sostituisce il formato cartaceo su tutto il territorio nazionale sia per animali da compagnia sia per quelli da allevamento.
Per tutti i farmaci ad uso veterinario è obbligatoria la ricetta che potrà essere RIPETIBILE, ovvero riutilizzata per le confezioni indicate in ricetta o NON RIPETIBILE ovvero utilizzata una sola volta.
Le ricette elettroniche veterinarie di farmaci galenici sono SEMPRE NON RIPETIBILI.
ECCEZIONE: Se si prescrivono medicinali a base di stupefacenti la Ricetta Veterinaria rimane cartacea.
La ricetta veterinaria elettronica è identificata da un Numero Ricetta e da un PIN di quattro cifre generato dal sistema al momento dell’emissione da parte del medico veterinario.
I cittadini possono rivolgersi al farmacista fornendo il numero della ricetta e il PIN o, più semplicemente, il proprio codice fiscale e il PIN. Se si è un allevatore, in alternativa, potrà fornire il codice azienda e il PIN. Il farmacista sarà in grado in questo modo di acquisire la prescrizione digitale e di consegnare il medicinale al cliente.
www.ricettaveterinariaelettronica.it
PREPARAZIONI GALENICHE AD USO VETERINARIO OFF LABEL
In base alla normativa del D.lgsl. 193/2006 è possibile prescrivere preparati magistrali a base di Cannabis o di CBD in cristalli ad uso veterinario.
L’articolo 10 comma 1 del Dlgs 193/2016 recita infatti che, in mancanza di un farmaco industriale disponibile per l’animale, il Veterinario può sostituirlo con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista in farmacia a tale fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione veterinaria.
I preparati magistrali a base di Cannabis e di CBD puro in cristalli sono prescrivibili SOLO agli animali nDPA cioè non destinati all’alimentazione umana (cani, gatti, tartarughe, equidi non da alimentazione, ecc…), ma NON è consentito ad animali DPA produttori di alimenti(ovini, suini, bovini, ecc…) poiché non si trova compresa negli allegati I, II, e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 (art. 11, c. 2 del Dlgs 193/2006). Su tale argomento è intervenuto anche il Ministero della Salute con nota 0012770-14/05/2019 che ne ribadisce il divieto.
NOTA:
Se si prescrivono medicinali galenici a base di stupefacenti la Ricetta Veterinaria rimane cartacea
Dunque
PRESCRIZIONE VETERINARIA GALENICA A BASE DI CANNABIS: RICETTA CARTACEA (STUPEFACENTE)
PRESCRIZIONE VETERINARIA GALENICA A BASE DI CBD: RICETTA ELETTRONICA (NO STUPEFACENTE)
A differenza della prescrizione ad uso umano, le ricette di cannabis uso veterinario NON seguono la Legge 94/98 (Legge “Di Bella”), essendo essa riferita alle preparazioni ad esclusivo uso umano.
La ricetta medica di off label ad uso veterinario deve riportare tutti i seguenti formalismi:
- Carta intestata completa ( solo se cartacea )
- Data
- nome e cognome del proprietario dell’animale
- indirizzo completo del proprietario dell’animale
- specie dell’animale
- timbro e firma del medico Veterinario ( solo se cartacea )
- prescrizione della sostanza
- forma farmaceutica: cartine / soluzione oleosa/ capsule / tintura …
- il numero di dosi e la quantità da preparare
- posologia (è obbligatoria in quanto trattasi di prescrizione in deroga ad animale da compagnia, es. cane o gatto)
- la ricetta vale 30 gg ed è NON RIPETIBILE
Articolo scritto da Cristina Amodeo, Antica Farmacia Amodeo per www.farmacomm.com
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